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Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Descrizione

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Visto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020; Visto che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; Visto che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; Tenuto conto che in data 09/02/2021 si è provveduto presso l’istituzione scolastica, in modalità a distanza, a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS. IL DIRIGENTE SCOLASTICO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SUBIACO C.F. 94065560586 C.M. RMIC8DZ00R AOO_RMIC8DZ00R – PROTOCOLLO GENERALE Prot. 0000654/U del 16/02/2021 15:04 Art.1 – Prestazioni indispensabili Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall’Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi: a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all’art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale: per le attività di cui al punto a): o nr 2 assistenti amministrativi; o nr 1 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale per le attività di cui al punto b): o Direttore dei servizi generali ed amministrativi; o nr 1 assistenti amministrativi; o nr 1 collaboratore scolastico Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali Facendo riferimento all’Accordo nazionale del 02.12.2020, art. 10 si stabilisce che: in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate: – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l ‘effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. Ai sensi dell’art.10, comma 6, lettera a) dell’Accordo Nazionale, inoltre, gli scioperi non potranno superare, nell’anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell’infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. Art.4 – Criteri di individuazione del personale In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l’Istituzione scolastica in Data 09/02/2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati con priorità tra il personale che non ha dato adesione allo sciopero secondo i seguenti criteri:  volontarietà  rotazione ( secondo l’ordine alfabetico) Art.5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (anche per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta (anche per e-mail), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La risposta del personale all’invito è facoltativa. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l’istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi previsti dal Protocollo, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di comunicare e/o ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell’istituzione scolastica. Art.6 – Periodi di franchigia Ai sensi dell’art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica: – dall’1 al 5 settembre; – nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. Art.7 – Norme finali Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83), all’Accordo nazionale citato in premessa e al Protocollo siglato a livello di istituzione scolastica. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall’art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell’Accordo citato in premessa. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emanuela Fubelli

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